Lo scorso gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto sulla crisi d’impresa, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore a pieno titolo a partire dal 15 agosto 2020.
In realtà questa normativa ha già visto applicazione per quanto riguarda gli aspetti relativi al codice civile e, in questo senso, è in vigore dal 16 marzo 2019. Cosa c’è di nuovo sotto questo tanto desiderato sole estivo, dunque?
Di nuovo c’è un susseguirsi di cambiamenti per quanto riguarda i limiti superati i quali si innesca l’obbligo per le S.r.l di nominare gli organi di controllo. Andiamo con ordine: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha abbassato notevolmente i limiti precedentemente esistenti, determinando non poche proteste tra gli imprenditori italiani. Si è quindi parlato di un nuovo innalzamento, ipotizzato all’interno dell’emendamento al Decreto Crescita proposto dalla Lega. In questo caso l’effetto yo-yo si è però esplicato con troppa violenza: l’aumento della soglia è stato considerato eccessivo, arrivando addirittura a superare le cifre previste dalla vecchia norma e, quindi, generando ulteriori critiche.
Dopo questa gincana legislativa sembra che si sia raggiunto un equilibrio: la proposta di Alberto Gusmeroli è più restrittiva rispetto alla normativa precedente, ma più morbida del brusco aumento che è stato prospettato dopo le prime obiezioni.
Vediamo più nel dettaglio quali sono i nuovi limiti e cosa cambia rispetto al sistema attuato fino a quest’anno!
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la norma sembra dover subire ulteriori cambiamenti: i nuovi limiti proposti sono stati considerati troppo stringenti dalle S.r.l che ne erano oggetto. Si è quindi deciso di modificarli, innalzandoli, non senza qualche… ondeggiamento!
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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: quali sono i nuovi limiti?
Negli ultimi mesi, alle Società a responsabilità limitata sarà venuto il mal di mare. Sono infatti stati oggetto di dibattito i limiti fiscali che impongono l’obbligo di nomina degli organi di controllo da parte delle S.r.l.
I limiti, precedentemente in vigore, superati due dei quali era necessario nominare un revisore o un sindaco unico erano:
- Attivo patrimoniale di € 4.400.000;
- Ricavi da vendite e prestazioni di € 8.800.000;
- Numero medio di dipendenti subordinati per singolo esercizio: 50 unità;
Era altresì prevista l’obbligatorietà qualora la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controllasse una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Con l’entrata in vigore della “parte civile” del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (si ricorda che dallo scorso marzo sono attive solo le misure che hanno apportato modifiche al codice civile), i limiti si sono abbassati. Mantenendo l’obbligo di nomina nel caso in cui si debba redigere il bilancio consolidato o si eserciti controllo su una società che abbia obbligo di revisione legale dei conti, i numeri sono così cambiati:
- Attivo patrimoniale di € 2.000.000;
- Ricavi da vendite e prestazioni di € 2.000.000;
- Numero medio di dipendenti subordinati per singolo esercizio: 10 unità;
Inutile dire che il sostanzioso salto non sia piaciuto agli imprenditori italiani. Soprattutto in relazione al numero di dipendenti. La piccola e media impresa nazionale è un microcosmo, è molto probabile che anche il piccolo pesce abbia un numero di subordinati dell’ordine della decina.
A seguito delle varie proteste, quindi, si è pensato a una correzione del tiro. Da qui la proposta della Lega di un emendamento al Decreto Crescita: l’idea era quella di alzare nuovamente i limiti. Il risultato? Delle soglie più alte delle prime in vigore:
- Attivo patrimoniale di € 6.000.000;
- Ricavi da vendite e prestazioni di € 12.000.000;
- Numero medio di dipendenti subordinati per singolo esercizio: 50 unità;
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Pur andando incontro agli impresari che avevano avuto rimostranze verso la prima versione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, un quadro del genere inficia completamente il principio alla base della riforma stessa, quello di prevenzione e controllo. Limiti così elevati impedirebbero di poter intercettare segni di scricchiolamento nella gran parte delle realtà aziendali, privando la nuova normativa del suo aspetto distintivo.
Per questo motivo, nuovo giro, nuova corsa, nuova proposta. Sembra che questa sia la volta buona e che i limiti verranno definitivamente settati secondo l’idea di Gusmeroli. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni le nuove soglie dovrebbero essere:
- Attivo patrimoniale di € 4.000.000;
- Ricavi da vendite e prestazioni di € 4.000.000;
- Numero medio di dipendenti subordinati per singolo esercizio: 20 unità;
L’obbligo di nomina dell’organismo di controllo scatta quando almeno una di queste soglie viene superata.
Questa soluzione sembra trovare il giusto mezzo tra le perplessità degli imprenditori nostrani e le esigenze applicative del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per la gioia di commercialisti e giurati. Si apre infatti un’era in cui l’esigenza di un maggior numero di figure di controllo (che ovviamente abbiano tutte le competenze del caso) porterà alla nascita di nuove specializzazioni e branche nel mondo dei commercialisti. Una nuova età dell’oro per l’economia e commercio.
I limiti inizialmente pensati con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza hanno innescato non poche critiche da parte degli impresari italiani, avendo portato le soglie a 2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi e 10 unità subordinate. Si è quindi pensato a un emendamento che aumentasse nuovamente i limiti. Dopo delle manovre di assestamento è stato trovato il giusto equilibrio: 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi e 20 unità subordinate.
Conclusioni
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso gennaio, ha già trovato applicazione per quanto riguarda le modifiche al codice civile e partire dal 16 marzo 2019. Un aspetto che ha creato molti contrasti nell’ambiente imprenditoriale, è quello legato ai limiti oltre i quali si innesca l’obbligo per le S.r.l. di istituire gli organi di controllo.
Tali limiti erano inizialmente pari a 4.4 milioni di attivo, 8.8 milioni di ricavi e 50 unità dipendenti subordinate, con l’imposizione di nomina nel caso in cui due di essi venissero superati, la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controllasse una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Rimanendo invariate queste ultime due condizioni, le soglie proposte con il Decreto del gennaio 2019 risultano sostanzialmente più basse, portando a 2 milioni l’attivo, 2 milioni i ricavi e 10 unità dipendenti subordinate, con obbligo di nomina qualora venga superata anche uno solo di questi vincoli.
Dopo numerose proteste per il forte abbassamento delle soglie e una proposta di aumento che sarebbe stata in contraddizione con i principi cardine del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si è giunti al giusto mezzo. Quelli che dovrebbero essere i limiti finali sono 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi e 20 unità dipendenti subordinate.
Speriamo che anche questo non sia solo un miraggio!
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