Capitolo 1 – Da dove parto con la fatturazione elettronica?
Sono ancora molti i misteri sulla fatturazione elettronica: facciamo un po' di ordine e chiarezza in questo Primo Capitolo dedicato alla Fattura Digitale e alla sua Conservazione!
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Sono ancora molti i misteri sulla fatturazione elettronica: facciamo un po' di ordine e chiarezza in questo Primo Capitolo dedicato alla Fattura Digitale e alla sua Conservazione!
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Sono ancora molti i misteri sulla fatturazione elettronica: facciamo un po' di ordine e chiarezza in questo Primo Capitolo dedicato alla Fattura Digitale e alla sua Conservazione!
Fatturazione Elettronica 2019: che tu sia un’attività pubblica o privata poco cambia, la fattura digitale e la conservazione della stessa è in arrivo per tutti!
Se ne sente molto discutere, ma troviamo ancora molti misteri e punti poco chiari: per questo motivo ho scelto di proporre un ciclo 4 Capitoli per dare risposta alle domande più frequenti sull’argomento, con la speranza di esserti d’aiuto per fare un po’ di chiarezza su questo tema che sembra ancora un po’ astratto.
Prima di addentrarci tra le varie domande, vediamo brevemente le caratteristiche che ci vengono richieste per adempiere agli obblighi della Fatturazione Elettronica:
Capito come funziona, scendiamo più nel dettaglio dell’argomento.
La Legge di Bilancio 2018 fa una chiara distinzione tra “Fattura Immediata” e “Fattura Differita”.
Come dice la parola stessa, nel primo caso il documento deve essere trasmesso nel momento in cui si effettua l’operazione, per tanto è necessario inviare le fatture entro le ore 24 del giorno in cui si “stacca” la fattura; al contrario, nel secondo caso, è ancora possibile emettere una Fattura riepilogativa con TUTTE le operazioni eseguite allo stesso Cliente.
La Fattura differita può ancora essere emessa il 15 del mese successivo rispetto le innumerevoli operazioni eseguite per lo stesso Cliente, è compito però, del fornitore indicare il mese di riferimento per la corretta liquidazione nel momento di Compilazione del Registro IVA Vendite.
Nonostante non sia specificato, è comunque necessario trasmettere la Fattura differita entro le ore 24 rispetto la data di emissione indicata nella fattura stessa.
Riepilogando: La “fattura immediata” è da emettere entro le ore 24 dall’emissione della fattura, la “fattura differita” può ancora essere emessa a metà mese, ma comunque inviata entro le ore 24 dalla data di emissione indicata.
Aggiornamento dell’ultimo secondo: pare che il tempo di invio verrà aumentato da 24h a 10 giorni, ad oggi però è solo una supposizione, nulla di confermato
Al momento le prime Aziende che hanno già introdotto nella loro realtà la fatturazione elettronica hanno notato che sembrerebbe non esserci nessun tipo di controllo da parte dello SDI tra i legami della data di creazione della fattura e del relativo Invio.
Il Sistema di Interscambio infatti attualmente verifica i seguenti parametri:
In quest’ultimo punto, lo SDI verifica che la data di emissione (indicata nella sezione “Dati Generali”) NON sia successiva alla data di ricezione del file stesso.
Per il momento sembrerebbe non esistere un controllo specifico che verifichi se sono state rispettate le ore di emissione della fattura; tuttavia la tardiva fatturazione è punibile e sanzionabile.
In breve: Il Sistema di Interscambio controlla la data di Emissione della fattura, che deve essere antecedente o coincidente con la data di emissione, ma non verifica che siano state rispettate le ore 24 del giorno.
Come già anticipato prima, la trasmissione della fattura differita resta valida, ma con qualche piccola modifica e accorgimento.
L’invio della fattura deve avvenire entro le ore 24 della data di emissione, non sarà quindi più possibile emettere delle fatture in una data successiva indicando le date precedenti.
Nel caso di specifiche tecniche da allegare alla fattura stessa, il provvedimento specifica che le dimensioni del file non può superare i 2MB. Resta possibile inserire più Ddt rispettando le dimensioni massime consentite.
La fattura differita resta possibile il 15 del mese, ma facendo attenzione alla data di emissione che deve rispettare l’invio entro le ore 24 del giorno stesso.
A livello fiscale, la fattura elettronica viene considerata emessa nonostante il rifiuto da parte della PA (infatti resta valida la facoltà di rifiuto entro i 15 giorni da parte del destinatario).
Nel caso di rifiuto, il fornitore dovrà emettere una “Nota di Variazione”. Quest’ultima deve necessariamente passare per lo SDI ed essere conservata Digitalmente come qualsiasi altra fattura.
Inoltre, nel caso la fattura fosse già stata registrata a livello contabile, il cedente/prestatore dovrà solamente annotare la variazione contabile senza trasmettere di nuovo la Nota di Variazione allo SDI.
Riassumendo: è necessaria la sola correzione contabile, se è già stata registrata. Nel caso la fattura venisse rifiutata, l’emissione della stessa è comunque valida ai fini fiscali.
Oggi tra i vari dubbi sulla fatturazione elettronica abbiamo visto che:
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