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La fattura elettronica cambia schemi: ecco le novità dal 4 maggio 2020

A partire dal 4 maggio 2020 prenderà vigore un provvedimento emanato lo scorso febbraio. Una serie di modifiche al tracciato XML della fattura elettronica, volte all'introduzione della dichiarazione precompilata anche per le partite IVA!


La fattura elettronica cambia schemi: ecco...

Da quando è entrata in vigore con obbligatorietà il 1° gennaio 2019, la fattura elettronica ha subìto lievi modifiche volte al miglioramento complessivo del sistema. L’ultima comunicazione ufficiale ha riguardato l’uniformazione, entro la fine del 2020, di tutti i membri dell’Unione Europea al sistema PEPPOL per quanto riguarda gli scambi interstatali.

La novità palesatasi negli ultimi giorni, invece, andrà a interessare i detentori di Partita IVA. Il 28 febbraio dell’anno corrente è stato infatti emanato un provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio 2020, consistente in alcune modifiche alla struttura della fattura elettronica.
Niente paura, a quanto pare i cambiamenti che l’Agenzia delle Entrate ha intenzione di apportare puntano a rendere la vita del lavoratore autonomo leggermente più facile: sono infatti semplificazioni formali che renderanno più immediata la creazione della dichiarazione precompilata per le partite IVA.

Si ha infatti l’intenzione di dare accesso a questa modalità di assolvimento degli obblighi tributari anche a queste realtà lavorative, a partire da luglio 2020.

I cambiamenti, spiegati più dettagliatamente nei paragrafi successivi, riguarderanno il tracciato XML della fattura elettronica: da modifiche allo schema XSD, all’introduzione di nuovi codici “Natura Operazione” e “Tipo Documento”.

Come per tutte le novità di questo tipo è previsto un periodo di transizione.
Dal 4 maggio al 30 settembre 2020 verranno accolte dal Sistema di Interscambio (SdI) sia le fatture della tipologia attualmente in uso, sia quelle rispondenti al provvedimento.
Dal 1° ottobre 2020, invece, è previsto l’obbligo tassativo di adesione alla nuova forma.

Il provvedimento del 28 febbraio 2020 prevede l’introduzione, a partire dal 4 maggio 2020, di un nuovo tracciato XML per la fattura elettronica. L’obiettivo? Rendere più semplice la creazione della precompilata dell’Agenzia delle Entrate anche per le Partite IVA.

 

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Fattura elettronica: quali sono i cambiamenti nello schema XSD?

Il primo aspetto oggetto di modifica è lo schema XSD. Senza entrare troppo in tecnicismi, questo schema identifica le tipologie di tag e di attributi che possono essere usate nello specifico linguaggio di programmazione, in questo caso l’XML. In poche parole è quello che descrive agli sviluppatori le modalità di invio delle informazioni.

Per quanto riguarda il caso in esame, si tratta di una modifica sia formale che sostanziale: da una parte è stata cambiata la dicitura relativa ad alcune informazioni, dall’altra sono stati introdotti nuovi attributi.

Le variazioni si sono verificate in particolare per quanto riguarda:

  • La fattura ordinaria;
  • La fattura semplificata;
  • Le fatture emesse da transfrontalieri;
  • I criteri di controllo per gli errori 00404 e 00409;
  • La descrizione dell’errore 00420;

Nuove introduzioni invece riguardano:

  • I controlli per fatture con codici 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474;
  • I controlli sulle fatture con codice 00321, 00325 e 00448;

Lo schema XSD regola le modalità di gestione delle informazioni. Con il provvedimento sono state introdotte delle modifiche formali e sostanziali per quanto riguarda le fatture ordinarie, semplificate e dei transfrontalieri, oltre che ulteriori controlli per alcune tipologie di codice.

 

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Fattura elettronica: dove porta il tracciato XML?

La seconda importante modifica riguarda la definizione di nuovi codici sia per identificare la natura dell’operazione, sia per delineare il tipo di documento. Questi cambiamenti sono quelli più strettamente legati all’introduzione della dichiarazione precompilata: si tratta infatti di una misura volta a ottenere un maggior livello di dettaglio che sarà utile in fase di realizzazione della dichiarazione.

I nuovi codici “Natura Operazione” della fattura elettronica

Attualmente nel caso in cui si effettui un’operazione esente dal pagamento dell’IVA, è necessario vi sia una segnalazione all’interno della fattura elettronica. Tale segnalazione avviene attraverso l’utilizzo di uno specifico codice. Ad oggi, in caso di inapplicabilità dell’IVA se ne hanno a disposizione sei:

  • N1: operazioni escluse ex art. 15;
  • N2: operazioni non soggette;
  • N3: operazioni non imponibili;
  • N4: operazioni esenti ex art. 10;
  • N5: operazioni nel regime del margine;
  • N6: operazioni in “Reverse Charge”, ovvero “inversione contabile2;
  • N7: IVA assolta in un altro stato dell’Unione Europea;

Il provvedimento appena emanato, prevede di entrare più nello specifico, dettagliando alcune delle sei operazioni, che verranno suddivise in sotto categorie. In particolare:

N2 – operazioni non soggette

Risulterà composta da:

  • N2.1: operazioni non soggette IVA ex artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
  • N2.2: operazioni non soggette – altri casi;

N3 – operazioni non imponibili

Questa tipologia verrà suddivisa in ulteriori sei sottocategorie:

  • N3.1: operazioni non imponibili – esportazioni;
  • N3.2: operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3: operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • N3.4: operazioni assimilate a cessioni all’esportazione;
  • N3.5: operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6: operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;

N6 – Reverse Charge

Il Reverse Charge o inversione contabile è il meccanismo per cui l’onere del versamento dell’IVA ricade sul soggetto passivo, ovvero colui che riceve il bene o il servizio. L’erogatore emette quindi la fattura elettronica col solo imponibile: sarà l’acquirente tramite autotassazione a versare l’IVA direttamente all’Erario per poi, eventualmente, portarla in detrazione. Si tratta sostanzialmente di una misura rivolta al debellamento dell’evasione fiscale.

Anche questa dicitura, con l’introduzione del nuovo provvedimento, viene ulteriormente dettagliata:

  • N6.1: Reverse Charge – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2: Reverse Charge – cessione di oro e argento puro;
  • N6.3: Reverse Charge – subappalto nel settore edile;
  • N6.4: Reverse Charge – cessione di fabbricati;
  • N6.5: Reverse Charge – cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6: Reverse Charge – cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7: Reverse Charge – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8: Reverse Charge – operazioni settore energetico;
  • N6.9: Reverse Charge – altri casi.

Per quanto riguarda la natura dell’operazione, sono stati introdotti nuovi codici che andranno a dettagliare alcune delle voci relative all’inapplicabilità dell’IVA. Il principio è quello di ottenere una maggiore specificità in vista dell’introduzione della dichiarazione precompilata per Partite IVA.

I nuovi codici “Tipo di Documento” della fattura elettronica

Alle tipologie di documenti che al momento possono essere emesse, se ne affiancano altre tre. Tutte riguardanti integrazioni e autofatturazioni per l’acquisto di beni. L’elenco completo dei codici a partire dal 4 maggio 2020 sarà dunque il seguente:

  • TD01 – Fattura;
  • TD02– Acconto/Anticipo su fattura;
  • TD03 – Acconto/Anticipo su parcella;
  • TD04 – Nota di Credito;
  • TD05 – Nota di Debito;
  • TD06 – Parcella;
  • TD07 – Fattura semplificata;
  • TD08 – Nota di credito semplificata;
  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto di servizi esteri;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – Acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72;

 

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Servizio di consultazione delle fatture elettroniche

A partire dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà di emissione della fattura elettronica (1° gennaio 2019), l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti che presentassero esplicita adesione, l’archivio delle fatture emesse, rendendole così consultabili e scaricabili. L’ente ha memorizzato i dati di natura fiscale di ciascuna delle operazioni effettuate dal primo gennaio al termine di quello che sarebbe dovuto essere il periodo di tolleranza.

Proprio questo è l’oggetto di questo paragrafo: inizialmente il periodo doveva concludersi il 31 ottobre 2019. La data definitiva, posticipata a dicembre 2019, sembrava poi essersi stabilizzata sul 29 febbraio 2020. L’emanazione dell’ultimo provvedimento però, ne ha pubblicato un ulteriore slittamento. Il periodo di transizione si concluderà, si spera ufficialmente, proprio il 4 maggio 2020.

Cosa significa?

Significa che fino a quella data chi ne faccia richiesta può accedere allo storico delle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 ad oggi. Consultazione e scaricamento dei documenti saranno possibili anche dopo il 4 maggio, con la differenza che potranno essere applicati solo alle fatture emesse da quel momento in poi. Le fatture precedenti verranno cancellate, previa conservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati necessari per effettuare i controlli incrociati relativi alla legittimità delle operazioni fiscali.

Per chi già avesse aderito al sistema inoltre, dal 1° marzo 2020 sarà possibile visualizzare anche le fatture elettroniche ricevute.

 

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Conclusioni

Il sistema fiscale digitalizzato è in continua evoluzione. La fattura elettronica, che è stata protagonista di tante variazioni nel primo anno che l’ha vista protagonista, viene ulteriormente affinata. Il 28 febbraio scorso è infatti stato emanato un provvedimento che prevede la modifica del tracciato XML di tutte le fatture emesse a partire dal 4 maggio 2020.

Fino al 30 settembre 2020 è previsto un periodo di tolleranza in cui il Sistema di Interscambio ammetterà entrambe le tipologie di fatture, con obbligatorietà di adesione a questa nuova schematizzazione a partire dal 1° ottobre 2020.

La finalità che si nasconde dietro questa operazione provocherà la gioia di molti professionisti: da luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate punta a rendere disponibile la dichiarazione precompilata anche per i detentori di Partita IVA.

Le modifiche riguardano lo schema XSD e l’organizzazione dei codici relativi alla natura delle operazioni e alla tipologia di documento.

 

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