Capitolo 2 – IVA, Fornitori, Consumatori: come devo Comportarmi?
Capitolo 2 del nostro percorso tra i misteri della fattura digitale. Vediamo oggi come muoversi nella gestione amministrativa, con i fornitori e con i Consumatori finali.
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Capitolo 2 del nostro percorso tra i misteri della fattura digitale. Vediamo oggi come muoversi nella gestione amministrativa, con i fornitori e con i Consumatori finali.
Sono ancora molti i misteri sulla fatturazione elettronica: facciamo un po' di ordine e chiarezza in questo Primo Capitolo dedicato alla Fattura Digitale e alla sua Conservazione!
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Continua il nostro viaggio all’interno dei misteri sulla Fattura Elettronica 2019. Nel precedente articolo abbiamo visto come funziona, quali sono le fatture valide e quali caratteristiche devono avere per essere valide e infine abbiamo visto come risolvere in caso di errori.
Oggi vedremo come comportarsi sotto l’aspetto amministrativo e in che modo porsi davanti i consumatori: iniziamo subito senza perdere altro tempo.
Supponiamo tu sia un’impresa di Autotrasporti in contabilità ordinaria, sicuramente hai già attivato la Fatturazione Elettronica, ma ti ritrovi ancora a ricevere anche fatture cartacee: cosa devi fare? L’Articolo 25 del Dpr 633/1972, relativo alla registrazione degli acquisti, non prevede nessuna distinzione tra i due tipi di fattura.
Nemmeno il più recente Dm del 17 Giugno 2014 stabilisce con chiarezza come gestire le due diverse tipologie di fatturazione, che al momento sembrerebbero continuare a coesistere. Tuttavia, quest’ultimo stabilisce con chiarezza che indipendentemente dal tipo di fattura (elettronico o cartaceo), il documento deve essere Conservato per mantenere una corretta registrazione contabile. Il contribuente ha il compito di scegliere la soluzione più idonea ed assicurare che i numeri progressivi di protocollazione vengano rispettati.
Indipendentemente dal tipo di fattura, elettronica o cartacea, è necessario conservare il documento rispettando i progressivi ai fini di una corretta registrazione contabile.
Se mi Rivolgo ai Clienti Finali, cosa faccio?
Nel caso la tua Azienda si rivolga direttamente al Consumatore Finale, è necessario comunque trasmettere il documento allo SDI (Sistema di Interscambio).
In questo caso, il Fornitore del bene o del servizio dovrà inserire il codice convenzionale “0000000” nel campo “codice destinatario” al momento dell’invio della fattura.
È Compito del cedente/prestatore consegnare direttamente al consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica stessa, comunicando al cliente che lo stesso documento è a sua disposizione all’interno dell’Area Riservata nel sito web delle Entrate.
Con la Legge di Bilancio 2018 è prevista la possibilità di rinuncia della copia elettronica/cartacea della fattura da parte del consumatore finale.
Per la Gestione dell’imposta di Bollo virtuale, è necessario che il Contribuente indichi all’interno del suo file XML, in corrispondenza del campo “Dati bollo” –> “Dati generali Documenti” che il bollo è stato assolto; il provvedimento del 30 Aprile 2018 specifica che il campo “dati bollo” sarà composto così:
Successivamente alla compilazione dei valori indicati, sarà necessario procedere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale a un unico pagamento di tutti gli importi inseriti attraverso il modello F24 telematico.
Nel caso la tua Azienda non avesse i permessi per l’assoluzione del bollo virtuale, l’imposta dovrà essere assolta dal cedente/prestatore il quale dovrà valorizzare sul formato XML della fattura gli appositi spazi e dovrà pagare l’imposta complessivo dell’anno entro i 120 giorni dalla conclusione del periodo d’imposta: dunque non sarà più necessario apporre la marca da bollo.
Per la gestione delle imposte di bolle virtuali, dovrai indicare l’assoluzione, nel caso non fossi abilitato dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo dovrà essere assolto dal cedente stesso.
Tutti i Contribuenti, con l’arrivo della Fatturazione Elettronica tra privati, sono obbligati ad inviare al Sistema di Interscambio, anche le autofatture emesse per gli omaggi. In questo caso il Contribuente, al momento dell’utilizzo del Codice “TD20” previsto solo per la regolarizzazione, deve compilare una semplice Fattura inserendo i dati dell’operatore risultando sia cedente che cessionario.
Tutte le autofatture emesse per gli omaggi devono essere inviate al SDI.
Su questo tema ci sono molte domande, per esempio: come avverrà la gestione del registro Iva? La detraibilità dell’Iva può avvenire quando viene notificata la ricevuta di consegna, ma come regolarsi con le fatture dei fornitori che fruiscono del regime minimo o forfettario? Nel caso, la consegna è tradizionale e la contabilizzazione viene presa in visione dalla stessa, ma il Registro IVA dovrà essere univoco o dovremo separare le fatture elettroniche da quelle ricevute con il vecchio sistema?
Per tutti questi dubbi l’Agenzia delle Entrate è molto chiara e concisa: la tenuta dei registri IVA acquisti/vendite non subisce modifiche rispetto quanto fatto finora, poiché è necessario emettere la fattura sia in formato elettronico che in formato cartaceo.
Verso minimi e/o forfettari le modalità di fatturazione non cambiano le modalità di registrazione.
Ricapitolando, oggi sulla fatturazione elettronica dobbiamo ricordarci i seguenti punti:
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