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Cessione di Beni intracomunitari: le novità dal 1° Gennaio

Il 2020 si apre con una nuova importante novità per il mondo contabile e amministrativo: dal 1° gennaio infatti, ci saranno regole precise sulla cessione di beni intracomunitari ai fini della non imponibilità dell'IVA!


Cessione di Beni intracomunitari: le novità...

Il 2020 si aprirà con delle nuove importanti novità sulla cessione di beni intracomunitari ai fini della non imponibilità dell’IVA.

Cerchiamo in questo articolo di fare un po’ di chiarezza, in un argomento che proprio chiaro al momento non è!

 

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Cessione di beni intracomunitari: la normativa attuale

Oggi la normativa (ex. art. 41 del DL 331/93), prevede che la cessioni di beni intracomunitari sono NON imponibili IVA se rispettano questi quattro requisiti:

  1. La cessione deve essere a titolo oneroso;
  2. La cessione deve comportare l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  3. Il cedente nazionale e il cessionario comunitario devono essere operatori economici (e quindi iscritti al VIES);
  4. Deve esserci l’effettiva movimentazione fisica del bene tra due Stati membri dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto/spedizione siano a carico del cedente, del cessionario o di un terzo delegato da una parte.

Nel caso in cui, uno di questi punti non sia verificato o sia contraddittorio con gli altri, la cessione dei beni è imponibile d’IVA (nel nostro caso quella Italiana).

Nonostante questi quattro punti sembrano essere molto chiari, mancano delle specifiche. In particolare:

  • La normativa europea, non specifica in alcun modo, le modalità di prova del punto numero 4, e delega agli Stati membri la verifica dell’effettivo trasferimento e dell’individuazione di tutta la documentazione necessaria;
  • Anche la legge Italia non si è mai espressa in modo chiaro a riguardo. Solo l’Agenzia delle Entrate si è sbilanciata in alcuni casi, pubblicando dei “pareri” su alcuni casi specifici e individuando il set documentale necessario a dimostrazione della reale movimentazione del bene.

Per dimostrare la non imponibilità dell’IVA, è necessario dimostrare che la cessione del bene è a titolo oneroso; vi è l’effettiva acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà; entrambe le parti sono inscritte al VIES e deve essere dimostrata l’effettiva movimentazione fisica del bene.

 

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Cessione di beni intracomunitari: cosa cambia dal 1° gennaio 2020

Appurato il sostanziale vuoto normativo che fino ad oggi ha regolato la questione, è intervenuto il Regolamento UE 2018/2012, che entrerà in vigore dal 1/01/2020.

La normativa (nuovo art. 45-bis al Regolamento 2011/282), stabilisce quale documentazione deve produrre il venditore al fine di non applicare l’IVA alle fatture.

La documentazione si divide in due Sezioni:

Cessione di beni intracomunitari – Sezione 1
  1. Documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene del destinatario);
  2. Una polizza di carico;
  3. Una fattura di trasporto aereo;
  4. Una fattura emessa dallo spedizioniere.
Cessione di beni intracomunitari – Sezione 2
  1. Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
  2. Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni;
  3. Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (come per esempio, il notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  4. Ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Inoltre, oltre alla documentazione da presentare, il Regolamento UE distingue due casi specifici che riguardano la presa in carico del trasporto.

Dal 1° Maggio, attraverso l’intervento del Regolamento UE, sono stati stabiliti i documenti da presentare a dimostrazione della cessione di beni intracomunitari per la non imponibilità dell’IVA.

 

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Cessione di beni intracomunitari: Trasporto a cura del venditore (o da terzi per suo conto)

Se è il venditore (o un suo terzo) a trasportare il bene, la documentazione da conservare deve essere composta da:

  • La certificazione del venditore che attesta che i beni sono stati spediti da lui stesso o da terzi per suo conto;
  • Almeno 2 degli elementi della “Sezione 1”, OPPURE 1 elemento della “Sezione 1” e un elemento della “Sezione 2”.
    Ovviamente, li elementi non devono essere contraddittori tra loro e devono essere rilasciati da due diverse parti tra loro indipendenti.

Se il trasporto del bene è a cura del venditore, questo dovrà conservare la certificazione che ne attesti la spedizione da parte sua o di un terzo e dovrà presentare o 2 punti della “Sezione 1” oppure un elemento di entrambe le sezioni.

Cessione di beni intracomunitari: Trasporto a cura dell’acquirente (o da terzi per suo conto)

Se è, invece, l’acquirente ad organizzare il trasporto del bene, la documentazione da conservare deve comprendere:

  • La dichiarazione scritta dell’acquirente, da acquisire entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti.
    Il documento deve avere indicato:

      • lo Stato membro di destinazione dei beni;
      • la data di rilascio;
      • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
      • la quantità e la natura dei beni;
      • la data e il luogo di arrivo dei beni;
      • la persona incaricata che ha accettato i beni per conto dell’acquirente
  • Almeno 2 degli elementi della “Sezione 1”, OPPURE un elemento della “Sezione 1” e un elemento della “Sezione 2”.
    Anche in questo caso, gli elementi da conservare non devono essere contraddittori tra loro e devono essere rilasciati da parti indipendenti tra loro.

Se il trasporto del bene è a cura del cessionario, questo dovrà conservare la dichiarazione dell’acquirente (da acquisire entro il 10° gg del mese successivo alla cessione) e dovrà presentare o 2 punti della “Sezione 1” oppure un elemento di entrambe le sezioni.

In conclusione

Tirando le conclusioni, è evidente che richiedere tutte le documentazioni necessarie per il trasporto di beni tra gli Stati UE, richieda molta attenzione da parte delle Aziende, soprattutto nel caso in cui lo spostamento sia direttamente a carico dell’acquirente o di un suo terzo.

 

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